Novità e sentenze rilevanti
Un osservatorio giuridico dedicato all'analisi delle pronunce più significative della Cassazione e dei tribunali di merito. Approfondimenti chiari e casi pratici per orientarsi tra i diritti e comprendere l'evoluzione della giurisprudenza quotidiana a tutela del cittadino e dell'impresa.

Novità e Sentenze
Sentenza n. 1643/2026 del Tribunale di Roma
Dipendente al lavoro prima di firmare? L'errore da migliaia di euro che regala il tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato richiede tassativamente la forma scritta per la validità del termine, con la sola eccezione delle prestazioni di durata pari o inferiore a dodici giorni. Come ribadito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1643 dell'11 febbraio 2026, qualora il lavoratore prenda servizio prima della sottoscrizione dell'accordo, la clausola di scadenza risulta del tutto inefficace e il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dal primo giorno di attività. Questa regola deriva dal principio generale per cui l'impiego subordinato nasce ordinariamente senza scadenza, mentre la durata limitata rappresenta una deroga che deve risultare da una manifestazione di volontà chiara e tempestiva. Non è sufficiente l'invio del modello UniLav, in quanto la comunicazione obbligatoria ha valore esclusivamente amministrativo verso gli enti preposti e non sostituisce il contratto bilaterale, né prova l'accettazione del termine da parte del dipendente. Le conseguenze per il datore di lavoro che consente l'inizio della prestazione in assenza di firma preventiva sono rilevanti, poiché comportano la conversione a tempo indeterminato del rapporto, il possibile reintegro e l'obbligo di corrispondere un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR, oltre al conguaglio dei contributi previdenziali. Per evitare contenziosi onerosi, la gestione delle assunzioni nelle imprese deve quindi prevedere la redazione completa del documento e la relativa sottoscrizione di entrambe le parti obbligatoriamente prima dell'ingresso effettivo del lavoratore in azienda.
Ordinanza n. 2895 del 9 febbraio 2026 della Corte di Cassazione
Rinuncia preventiva all'avviamento: Perché nemmeno uno sconto sull'affitto salva il locatore.
L'ordinanza n. 2895 del 9 febbraio 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema dei limiti alla libertà contrattuale nelle locazioni commerciali, stabilendo la totale nullità della clausola con cui il conduttore rinuncia preventivamente all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, anche laddove tale rinuncia sia bilanciata da una riduzione del canone di locazione. La Suprema Corte ha ribadito che la tutela dell'avviamento, inteso come il valore economico legato alla clientela e alla visibilità del locale, costituisce un diritto indisponibile a priori ai sensi dell'articolo 79 della legge n. 392/1978. Pertanto, qualsiasi patto anticipato diretto ad attribuire vantaggi al locatore in contrasto con le norme imperative è invalido, essendo la rinuncia ammissibile soltanto in un momento successivo alla nascita del diritto stesso, come ad esempio all'interno di una transazione o di un accordo conciliativo
Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 24981/2026
Licenziato e reintegrato: quando devi restituire la NASpI all'INPS (e quando no).
La sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 24981/2026 stabilisce i confini temporali del diritto alla NASpI in caso di licenziamento illegittimo seguito dall'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
Nel caso di specie, due lavoratori licenziati e reintegrati dal Giudice avevano scelto le quindici mensilità ex art. 18, co. 3, St. lav. in luogo del rientro in azienda, ottenendo la risoluzione del rapporto. L'INPS aveva quindi preteso la restituzione della NASpI percepita nelle more del giudizio, ritenendo venuta meno l'involontarietà della disoccupazione.
La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite del 2025, ha chiarito che l'ordine di reintegra non fa perdere il sussidio: la NASpI spetta finché il rapporto non viene ripristinato di fatto, anche a fronte dell'inerzia del lavoratore. La disoccupazione diventa volontaria solo nel momento in cui il dipendente esercita l'opzione per le 15 mensilità, poiché è tale manifestazione di volontà a risolvere il rapporto.
Di conseguenza, la decadenza dalla NASpI decorre esclusivamente dalla data dell'opzione: l'INPS può interromperne l'erogazione da quel momento in poi, ma non può pretenderne la restituzione per il periodo antecedente, durante il quale lo stato di disoccupazione è rimasto involontario.
Ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione
Assegno divorzile e restituzione dei soldi: la decisione della Cassazione che spaventa chi lo riceve
L'ordinanza n. 1999/2026 della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione fa punto sul nesso di causalità e sulla ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno divorzile.
I giudici di legittimità ribadiscono il solco già tracciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018): la semplice disparità di reddito tra gli ex coniugi non è un presupposto sufficiente per ottenere l'assegno ex art. 5, co. 6, L. 898/1970, poiché la prestazione non è più finalizzata a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Per vedersi riconosciuto il contributo con funzione compensativa, l'ex coniuge richiedente ha l'onere di allegare e provare concretamente che l'attuale squilibrio economico deriva da scelte condivise durante la vita matrimoniale e dal conseguente sacrificio di opportunità professionali o lavorative.
La novità operativa riguarda le conseguenze economiche del mancato accertamento di questi presupposti. Qualora in appello emerga che il diritto all'assegno non sussisteva sin dall'origine (ab origine), scatta la regola generale dell'indebito oggettivo (condictio indebiti). L'ex coniuge che ha incassato l'assegno dopo il passaggio in giudicato dello status di divorziato è tenuto a restituire integralmente le somme ricevute. Tale principio di ripetibilità non tocca invece l'assegno di mantenimento eventualmente percepito durante la fase di separazione, in quanto fondato su presupposti giuridici differenti.