Dipendente al lavoro prima di firmare? L'errore da migliaia di euro che regala il tempo indeterminato

Pubblicato il 2 ottobre 2026 alle ore 10:36

Sentenza n. 1643/2026 del Tribunale di Roma.

Il contratto a tempo determinato richiede tassativamente la forma scritta per la validità del termine, con la sola eccezione delle prestazioni di durata pari o inferiore a dodici giorni. Come ribadito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1643 dell'11 febbraio 2026,
qualora il lavoratore prenda servizio prima della sottoscrizione dell'accordo, la clausola di scadenza risulta del tutto inefficace e il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dal primo giorno di attività. Questa regola deriva dal principio generale per cui l'impiego subordinato nasce ordinariamente senza scadenza, mentre la durata limitata rappresenta una deroga che deve risultare da una manifestazione di volontà chiara e tempestiva. Non è sufficiente l'invio del modello UniLav, in quanto la comunicazione obbligatoria ha valore esclusivamente amministrativo verso gli enti preposti e non sostituisce il contratto bilaterale, né prova l'accettazione del termine da parte del dipendente. Le conseguenze per il datore di lavoro che consente l'inizio della prestazione in assenza di firma preventiva sono rilevanti, poiché comportano la conversione a tempo indeterminato del rapporto, il possibile reintegro e l'obbligo di corrispondere un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR, oltre al conguaglio dei contributi previdenziali. Per evitare contenziosi onerosi, la gestione delle assunzioni nelle imprese deve quindi prevedere la redazione completa del documento e la relativa sottoscrizione di entrambe le parti obbligatoriamente prima dell'ingresso effettivo del lavoratore in azienda.

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.