Ordinanza n. 2895 del 9 febbraio 2026 della Corte di Cassazione
Rinuncia preventiva all'avviamento: Perché nemmeno uno sconto sull'affitto salva il locatore.
L'ordinanza n. 2895 del 9 febbraio 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema dei limiti alla libertà contrattuale nelle locazioni commerciali, stabilendo la totale nullità della clausola con cui il conduttore rinuncia preventivamente all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, anche laddove tale rinuncia sia bilanciata da una riduzione del canone di locazione. La Suprema Corte ha ribadito che la tutela dell'avviamento, inteso come il valore economico legato alla clientela e alla visibilità del locale, costituisce un diritto indisponibile a priori ai sensi dell'articolo 79 della legge n. 392/1978. Pertanto, qualsiasi patto anticipato diretto ad attribuire vantaggi al locatore in contrasto con le norme imperative è invalido, essendo la rinuncia ammissibile soltanto in un momento successivo alla nascita del diritto stesso, come ad esempio all'interno di una transazione o di un accordo conciliativo
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