Licenziato e reintegrato: quando devi restituire la NASpI all'INPS (e quando no)

Pubblicato il 2 ottobre 2026 alle ore 11:32

Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 24981/2026

Licenziato e reintegrato: quando devi restituire la NASpI all'INPS (e quando no).

La sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 24981/2026 stabilisce i confini temporali del diritto alla NASpI in caso di licenziamento illegittimo seguito dall'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Nel caso di specie, due lavoratori licenziati e reintegrati dal Giudice avevano scelto le quindici mensilità ex art. 18, co. 3, St. lav. in luogo del rientro in azienda, ottenendo la risoluzione del rapporto. L'INPS aveva quindi preteso la restituzione della NASpI percepita nelle more del giudizio, ritenendo venuta meno l'involontarietà della disoccupazione. La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite del 2025, ha chiarito che l'ordine di reintegra non fa perdere il sussidio: la NASpI spetta finché il rapporto non viene ripristinato di fatto, anche a fronte dell'inerzia del lavoratore. La disoccupazione diventa volontaria solo nel momento in cui il dipendente esercita l'opzione per le 15 mensilità, poiché è tale manifestazione di volontà a risolvere il rapporto. Di conseguenza, la decadenza dalla NASpI decorre esclusivamente dalla data dell'opzione: l'INPS può interromperne l'erogazione da quel momento in poi, ma non può pretenderne la restituzione per il periodo antecedente, durante il quale lo stato di disoccupazione è rimasto involontario.

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